Unione europeaRegolamento Parzialmente in vigore

Regolamento UE sull’IA (regolamento (UE) 2024/1689)

Generato dall’IA (AI). Questo testo è stato redatto e tradotto automaticamente da un’intelligenza artificiale e verificato tramite software rispetto alle fonti citate, senza revisione umana. Non costituisce consulenza legale.

REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act)

REGULATION (EU) 2024/1689

Sintesi

Il regolamento stabilisce norme armonizzate sull’intelligenza artificiale nell’Unione: pratiche di IA vietate, requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi dei relativi operatori, norme di trasparenza, norme per i modelli di IA per finalità generali, sorveglianza del mercato e applicazione, e sostegno all’innovazione. È stato modificato dal Regulation (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus sull’IA), che aggiunge nuovi divieti riguardanti i deepfake sessuali non consensuali e il materiale pedopornografico e scagliona l’applicazione delle norme sull’alto rischio al 2 dic 2027 e al 2 ago 2028.

A chi si applica

Si applica ai fornitori che immettono sul mercato dell’Unione sistemi di IA o modelli di IA per finalità generali, ai deployer situati nell’Unione o i cui output sono utilizzati nell’Unione, agli importatori, ai distributori, ai fabbricanti di prodotti, ai rappresentanti autorizzati e alle persone interessate nell’Unione. Esclude gli usi militari, di difesa e di sicurezza nazionale e la pura ricerca scientifica.

Punti chiave

  • Vieta determinate pratiche di IA ai sensi dell’Article 5, tra cui, a decorrere dal 2 dic 2026, l’IA che genera immagini intime non consensuali e materiale pedopornografico.
  • I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono disporre di gestione dei rischi, governance dei dati, documentazione tecnica, sorveglianza umana e un sistema di gestione della qualità.
  • Alcuni deployer devono effettuare una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prima di utilizzare sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell’Article 27.
  • Le persone interessate hanno diritto a una spiegazione delle decisioni basate sugli output di un sistema di IA ad alto rischio ai sensi dell’Article 86.
  • Gli Stati membri devono istituire almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l’IA operativo entro il 2 ago 2027.

Date chiave

Firmata / adottata
Pubblicata (gazzetta ufficiale)
Entrata in vigore
Data di conformità
Data di conformità
Data di conformità
Data di conformità
Testo ufficiale / pagina di stato
eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng
ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/timeline/timeline-implementation-e…
Le fonti sono spesso in altre lingue; i link aprono l’originale.
Documenti ufficiali successivi (modifiche, rinvii, provvedimenti giudiziari)
eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj/eng
Temi
Governance generale dell’IA · Deepfake e contenuti sintetici · Trasparenza ed etichettatura

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